Nel 1863 il governo neo-italiano fa promulgare al re sabaudo lo stato d’assedio per le regioni meridionali, autorizzando così la sospensione delle leggi civili e il passaggio al codice penale di guerra. Si promulga così la cosiddetta “Legge Pica“, dal nome del deputato abruzzese che la formulò, che per oltre due anni trasformò le regioni meridionali in un immenso campo di combattimento, o meglio ancora in un enorme lager dentro il quale i soldati piemontesi, con la scusa della lotta al brigantaggio, uccisero, stuprarono, squartarono, sgozzarono, misero a ferro e fuoco interi paesi causando migliaia e migliaia di morti innocenti. E ci vollero ben ancora almeno sette anni per piegare definitivamente tutte le sacche di resistenza dei partigiani lealisti al re Borbone sulle montagne abruzzesi, lucane, campane, pugliesi, calabresi, e siciliane. Basterebbe questo per capire l’enorme montagna di menzogne che ha accompagnato per 150 anni la storia del risorgimento italiano. Altro che “fratelli d’Italia”… Poi ci sono testimonianze, involontarie, che veramente sono al di sopra di ogni sospetto, come ad esempio quelle tratte dal sito dell’Arma dei Carabinieri, “fedelissima” per definizione al re savoia. Ecco cosa si legge nel sito ufficiale dell’Arma: “La legge Pica permise la repressione senza limiti di qualunque resistenza: si trattava, in pratica, dell’applicazione dello stato d’assedio interno. Senza bisogno di un processo si potevano mettere per un anno agli arresti domiciliari i vagabondi, le persone senza occupazione fissa, i sospetti fiancheggiatori di camorristi e briganti. Nelle province dichiarate infestate da briganti ogni banda armata di più di tre persone, complici inclusi, poteva essere giudicata da una corte marziale. Naturalmente alla sospensione dei diritti costituzionali si accompagnarono misure come la punizione collettiva per i delitti dei singoli e le rappresaglie contro i villaggi“. La legge 15 agosto 1863, n. 1409 (nota anche come legge Pica) fu una legge del Regno d’Italia. Venne concepita come “mezzo eccezionale e temporaneo di difesa” per contrastare il brigantaggio postunitario e fu emanata in deroga agli articoli 24 e 71 dello Statuto Albertino, che garantivano il principio di uguaglianza di tutti i sudditi dinanzi alla legge e la garanzia del giudice naturale. Introdusse il reato di brigantaggio, i cui trasgressori sarebbero stati giudicati dai tribunali militari; essa inoltre fu la prima disposizione normativa dello stato unitario a contemplare il reato di camorrismo e a prevedere il “domicilio coatto”. Le pene comminabili andavano dalla fucilazione, ai lavori forzati a vita, ad anni di carcere, con attenuanti per chi si fosse consegnato o avesse collaborato con la giustizia. Approvata durante il governo Minghetti I e promulgata da Vittorio Emanuele II il 15 agosto dello stesso anno, la legge fu più volte prorogata e rimase in vigore fino al 31 dicembre 1865. Presentata come “mezzo eccezionale e temporaneo di difesa” proprio perché introduceva un regime speciale in deroga dei principi costituzionali garantiti dallo Statuto, la legge fu più volte prorogata e integrata da successive modificazioni. Su 207 votanti alla camera, la legge venne approvata con soli 33 voti contrari. La legge Pica, all’articolo 1, definiva il nuovo reato di brigantaggio ed affidava la competenza penale per la sua repressione ai tribunali militari, anziché – come sarebbe stato naturale – ai tribunali ordinari. Alla fine dell’estate 1863, di fatto la legge Pica fu estesa anche alla Sicilia, per combattere oltre il brigantaggio nell’isola di Trinacria anche il fenomeno della renitenza alla leva. Il 5 dicembre 1863, il deputato siciliano Vito d’Ondes Reggio presentò un’interpellanza parlamentare nella quale chiedeva lumi in merito alle modalità, tipiche di una «profilassi di tipo coloniale», con le quali veniva mantenuto l’ordine pubblico in Sicilia. Lo stesso d’Ondes Reggio, quindi, propose alla Camera dei deputati di apportare delle integrazioni di tipo garantista alla legge, in particolare che fosse concesso all’imputato di poter deporre, che i difensori da questi prescelti potessero essere ascoltati dalla giunta giudicante e che fossero sentiti i testimoni indicati dalla difesa. Con la legge 7 febbraio 1864, n. 1661, che prorogava la legge Pica, quest’ultima venne estesa alle province siciliane (art. 9), rimanendo in vigore fino al 31 dicembre 1865. La fine del 1862 è contrassegnata dall’instabilità politica: il governo Rattazzi in carica da qualche mese è in difficoltà. Il dibattito politico è dominato dalla necessità di arginare Garibaldi che intende risolvere a modo suo la “questione romana” e la necessità di debellare il fenomeno del brigantaggio nelle province meridionali. Alfonso La Marmora, prefetto di Napoli e commissario straordinario per il Mezzogiorno (era comandante del 6º Corpo d’armata con sede a Napoli), redige un rapporto e suggerisce l’istituzione di una commissione incaricata di riferire in parlamento i provvedimenti da adottare. Caduto Rattazzi, viene affidato l’incarico di formare il governo a Luigi Carlo Farini, che era stato primo luogotenente di Napoli dopo la reggenza garibaldina. Dopo una prima relazione del deputato milanese, Antonio Mosca, dietro insistenza di autorevoli deputati, viene istituita una commissione parlamentare di inchiesta sul brigantaggio, con il compito, di “investigare le condizioni delle provincie meridionali, studiare i mezzi più efficaci di metter termine a quel flagello, col concorso delle forze cittadine e proporre gli ordinamenti e i rimedi che stimerà più opportuni all’intento”. I commissari sono i deputati: Aurelio Saffi, Stefano Romeo e Achille Argentino della sinistra; gli ex garibaldini Giuseppe Sirtori (presidente) e Nino Bixio, ormai vicino alle posizioni governative; Stefano Castagnola della destra; i moderati Antonio Ciccone, Donato Morelli e Giuseppe Massari. La commissione inizia il suo viaggio verso il Mezzoggiorno ai primi di gennaio del 1863 per rientrare a Torino (ancora capitale del Regno) a metà marzo. Contrassegnata da una forte diffidenza del governo in carica e il palese ostruzionismo delle autorità periferiche civili e militari, la commissione una volta giunta a Napoli, ha visitato Irpinia, Basilicata, Capitanata, Molise, Puglia, Salernitano e Terra di Lavoro, dove ha potuto ascoltare autorità militari e civili, politici locali, esponenti della classe liberale, notabili e rappresentanti del clero. Giuseppe Massari assume il compito di redigere la relazione conclusiva da presentare al Parlamento, che viene letta il 3 maggio alla Camera riunita “in comitato segreto”. Il documento conclusivo intitolato “Relazione della Commissione d’inchiesta sul brigantaggio” apparirà negli atti ufficiali della Camera dei Deputati, Legislazione VIII, sessione seconda 1863, soltanto il 19 agosto del 1863. Una volta conosciuto il tenore della relazione il governo non ritiene tuttavia necessario attuare provvedimenti urgenti dal momento che nessuno tra i membri dell’esecutivo vuole assumersi la responsabilità di varare misure di carattere eccezionale fortemente impopolari. La fase di indecisione viene superata solo in seguito al clamore che suscita la vicenda dei briganti Cipriano e Giona La Gala i quali, imbarcatisi a Civitavecchia su di una nave francese, cercano di fuggire all’estero. L’indignazione dell’opinione pubblica inducono il parlamento a varare un disegno di legge per la repressione del brigantaggio, che rientrava fra i tanti suggerimenti della relazione Massari. La discussione inizia negli ultimi giorni di luglio e, quando già si pensa che la sospensione estiva dei lavori ne avrebbe rallentato l’approvazione, il primo agosto il deputato Giuseppe Pica presenta una sua distinta proposta che è un sunto del progetto elaborato dalla commissione parlamentare d’inchiesta. La proposta viene subito firmata dai 41 parlamentari della Destra, tra cui milita lo stesso Massari, ed è approvata dalla Camera a larghissima maggioranza. Il provvedimento legislativo seguiva, di circa dodici mesi, la proclamazione, da parte del governo, dello stato d’assedio nelle province meridionali, avvenuta nell’estate del 1862, e, di pochi mesi, l’ordinanza militare sul blocco della transumanza, emanata nella primavera del 1863. Quest’ultima misura aveva l’obiettivo di arrestare l’attività insurrezionale colpendo il mondo rurale, considerato strettamente connesso al brigantaggio. Il provvedimento impedì la migrazione stagionale delle greggi e comportò la sistematica sorveglianza militare dei pastori e del bestiame nelle masserie, producendo effetti nefasti dal punto di vista economico e sociale in particolar modo nel Gargano e negli Abruzzi. Riguardo invece al fenomeno della repressione della renitenza alla leva divennero perseguibili non solo gli stessi renitenti, ma anche i loro parenti e, persino, i loro concittadini, che nella pratica avvenne attraverso l’occupazione militare di città e paesi. Come hanno osservato alcuni storici, tra cui Salvatore Lupo, alla sospensione dei diritti costituzionali, dunque, si accompagnavano misure come la punizione collettiva per i reati dei singoli e il diritto di rappresaglia contro i villaggi: veniva introdotto il concetto di “responsabilità collettiva”. Con lo stato d’assedio, invece, si era voluto concentrare il potere nelle mani dell’autorità militare al fine di reprimere l’attività di resistenza armata. Veniva, quindi, stabilita una preminenza del potere militare sulle autorità civili, che finivano, anzi, per sovrapporsi e fondersi: il generale Alberto La Marmora, tra il 1861 e il 1863, prefetto di Napoli, fu anche il comandante dell’esercito nelle province meridionali. Coloro i quali venivano catturati con l’accusa di brigantaggio, fossero essi sospettati di essere ribelli o parenti di ribelli, potevano essere passati per le armi dall’esercito, senza formalità di alcun genere. L’approvazione della legge, e delle relative discussioni parlamentari, suscitò diverse perplessità tanto che ilMinistero di Grazia e Giustizia e Culti rifiutò di ammettere le richieste avanzate da d’Ondes Reggio, che così commentò: «Dunque, volete sotto il Governo d’uno Statuto, introdurre tribunali non solo straordinarii, ma mostruosi, perché mostruosi son quelli, nei quali negasi la difesa all’imputato, al calunniato, all’innocente». Nella seduta parlamentare del 29 aprile 1862, il senatore Giuseppe Ferrari affermava: «Non potete negare che intere famiglie vengono arrestate senza il minimo pretesto; che vi sono, in quelle province, degli uomini assolti dai giudici e che sono ancora in carcere. Si è introdotta una nuova legge in base alla quale ogni uomo preso con le armi in pugno viene fucilato. Questa si chiama guerra barbarica, guerra senza quartiere. Se la vostra coscienza non vi dice che state sguazzando nel sangue, non so più come esprimermi». Per contro, coloro che riuscivano a evitare il plotone di esecuzione non potevano più essere processati dai tribunali militari e divenivano soggetti alla giustizia ordinaria, che, in base alle variazioni apportate, nel 1859, al codice penale piemontese, non prevedeva più l’applicazione della pena di morte per i reati politici. La legge Pica, dunque, sospendendo, in sostanza, la garanzia dei diritti costituzionali contemplati dallo statuto Albertino, aveva l’obiettivo di colmare questo “vuoto”, sottraendo i sospettati di brigantaggio ai tribunali civili in favore di quelli militari. La legge Pica, di fatto, legittimava quella supremazia dell’autorità militare sull’autorità civile, che era stata affermata con lo stato d’assedio. Già durante la fase di discussione, fu avanzata l’ipotesi che la proposta del Pica avrebbe potuto dare adito a errori e arbitrii di ogni sorta: il senatore Ubaldino Peruzzi, infatti, notò come il provvedimento fosse «la negazione di ogni libertà politica». Al pugno di ferro prospettato dalla destra storica, il senatore Luigi Federico Menabrea rispose, invece, con una proposta totalmente alternativa. Il Menabrea, come soluzione al malcontento popolare e alle insurrezioni che seguirono l’annessione delle Due Sicilie al Regno d’Italia, propose di stanziare 20 milioni di lire per la realizzazione di opere pubbliche nel sud d’Italia. Il piano del Menabrea, però, non ebbe alcun seguito, poiché il parlamento italiano preferì investire nell’impiego delle forze armate del nuovo regno. In generale, infatti, nella lotta al brigantaggio, impegnò un significativo “contingente di pacificazione”: inizialmente esso constava di centoventimila unità, quasi la metà dell’allora esercito unitario, poi scese, negli anni successivi prima a 90.000 uomini e poi a 50.000. Dunque, nonostante le criticità del provvedimento legislativo fossero state apertamente denunciate, la legge fu ugualmente approvata, ma già dai suoi stessi contemporanei furono riconosciuti gli abusi e le iniquità a cui essa diede adito, anche mediante un’analisi critica condotta da parte di alcuni giuristi. In sostanza, la legge Pica non faceva alcuna distinzione tra briganti, assassini, contadini, manutengoli, complici veri o presunti. A tal proposito, nel 1864, Vincenzo Padula scriveva: «Il brigantaggio è un gran male, ma male più grande è la sua repressione. Il tempo che si dà la caccia ai briganti è una vera pasqua per gli ufficiali, civili e militari; e l’immoralità dei mezzi, onde quella caccia deve governarsi per necessità, ha corrotto e imbruttito. Si arrestano le famiglie dei briganti, ed i più lontani congiunti; e le madri, le spose, le sorelle e le figlie loro, servono a saziare la libidine, ora di chi comanda, ora di chi esegue quegli arresti». Inoltre, durante l’intera fase di repressione del quinquennio 1861-65, ivi inclusi, quindi, gli anni in cui fu in essere la legge Pica, fu stabilita, per le province meridionali, la censura militare, «che copriva di fatto le operazioni sporche di tipo coloniale». In sostanza, i giornalisti, sia italiani, sia stranieri, e anche gli stessi parlamentari non potevano circolare nei territori oggetto delle operazioni militari. I corrispondenti dei giornali potevano inoltrare alle proprie redazioni solo quanto «lasciato filtrare dalle autorità militari». Nonostante il rigore, la legge Pica non riuscì a portare i risultati che il governo si era prefissi: l’attività insurrezionale e gli episodi di brigantaggio perdurarono infatti negli anni successivi al 1865, protraendosi fino al 1870. La norma fu modellata ispirandosi alla legislazione contro il brigantaggio esistente nel regno delle Due Sicilie, di cui riprendeva i suoi punti nodali a cominciare dalla definizione di brigantaggio. La Legge è applicata nelle Provincie di Abruzzo Citerione, Abruzzo Ulteriore II, Basilicata, Benevento, Calabria Citerione, Calabria Ulteriore II, Capitanata, Molise, Principato Citerione, Principato Ulteriore e Terra di Lavoro. La legge prevedeva che coloro che prestavano aiuti e sostegno di qualsiasi genere ai briganti potevano essere puniti con i lavori forzati a tempo o con la detenzione (concorrendo circostanze attenuanti). Veniva punito con la deportazione chiunque si fosse unito, anche momentaneamente, ai gruppi qualificati come bande brigantesche. Erano, invece, previste delle attenuanti per coloro i quali si fossero presentati spontaneamente alle autorità. Veniva, infine, introdotto anche il reato di eccitamento al brigantaggio. La legge prevedeva, inoltre, la condanna al domicilio coatto per i vagabondi, le persone senza occupazione fissa, i sospetti manutengoli, camorristi e fiancheggiatori, fino a un anno di reclusione. Nelle province sottoposte alla legge Pica, venivano istituiti i Consigli inquisitori (i cui componenti erano il prefetto, il presidente del Tribunale, il procuratore del Re e due cittadini della Deputazione provinciale) che avevano il compito di stendere delle liste con i nominativi dei briganti individuando così i sospetti che potevano essere messi in stato d’arresto o, in caso di resistenza, uccisi: l’iscrizione nella lista, infatti, costituiva di per sé prova d’accusa. In sostanza, veniva introdotto il criterio del sospetto: in base a esso, però, chiunque avrebbe potuto avanzare accuse, anche senza fondamento, anche per consumare una vendetta privata. La legge, inoltre, aveva effetto retroattivo: in altre parole, era possibile applicare la legge Pica anche per reati contestati in epoca antecedente la promulgazione della legge stessa.

Legge Pica del 1863: licenza di uccidere la popolazione meridionale
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Ho letto con tanta tristezza e amarezza