Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza la proposta di legge n. 130/2026, recante “Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37”. Il provvedimento interviene sul testo unico che disciplina il trattamento economico dei consiglieri regionali e, in particolare, sull’“indennità differita”, cioè il trattamento che matura al termine del mandato secondo un sistema di calcolo contributivo.
La legge regionale n. 38 del 2002 è il testo unico che, nel corso degli anni, ha raccolto regole su indennità di carica e di funzione, rimborsi e missioni, trattamenti di fine mandato e altre voci connesse all’esercizio dell’incarico. In questo caso l’intervento è mirato e riguarda soprattutto l’indennità differita, che viene ricondotta a un criterio contributivo e a presupposti procedurali verificabili, con l’intento di chiarire “chi può” e “a quali condizioni” può maturare la prestazione a fine mandato, senza estensioni automatiche ai mandati precedenti.
La modifica principale riguarda l’articolo 11 quinquies, inserito nel 2025, che viene riscritto eliminando ogni riferimento alle legislature precedenti e fissando un criterio esplicito: possono accedere all’indennità differita esclusivamente i consiglieri eletti a partire dalla XII legislatura e nelle successive. Tradotto in anni: la XII legislatura è quella avviata nel 2024 dopo il rinnovo elettorale; la XI è il quinquennio 2019–2024; la X corrisponde al ciclo 2013–2019. In questo modo viene cancellato il richiamo alla X legislatura contenuto nella formulazione precedente e viene circoscritta la platea dei potenziali beneficiari.
Tutte le disposizioni del 11 quinquies vengono adeguate sostituendo i riferimenti alla X legislatura con quelli alla XII, così da uniformare l’articolato e scongiurare letture estensive basate su rinvii ormai superati. La maggioranza rivendica la scelta come un “chiarimento” ispirato a ragionevolezza e coerenza con la normativa statale di riferimento; in termini pratici, l’indennità differita resta legata al perimetro “dal 2024 in avanti” e non può essere invocata da chi ha svolto il mandato nelle legislature precedenti, anche nel caso in cui negli anni scorsi fossero state avviate richieste o interlocuzioni per far valere l’istituto.
La norma, tuttavia, non si limita a enunciare un principio. Per i consiglieri in carica nella XII legislatura (o eventualmente sospesi secondo la normativa vigente) è prevista la presentazione, entro 90 giorni, di un’apposita richiesta per poter effettuare i versamenti contributivi necessari a maturare l’indennità. I contributi arretrati possono essere versati in un’unica soluzione oppure rateizzati fino a un massimo di 36 mesi. Il punto dirimente è che il diritto al trattamento matura solo al completamento integrale dei versamenti dovuti: fino a quel momento l’indennità non può essere considerata esigibile.
A rafforzare il quadro viene introdotto un nuovo articolo, l’11 sexies, che stabilisce espressamente che eventuali domande presentate dai consiglieri eletti nella X e nell’XI legislatura per ottenere l’indennità differita restano prive di effetti. La norma, quindi, chiude la questione sul piano giuridico con una formula netta: il regime contributivo delineato per la legislatura avviata nel 2024 non produce retroattività e non può essere esteso, neppure attraverso istanze individuali, ai mandati riferiti ai cicli 2013–2019 e 2019–2024.
Un ulteriore tassello riguarda la legge regionale n. 37/2017. L’Assemblea ha disposto l’abrogazione dell’articolo 4 bis, introdotto dall’articolo 17 della legge regionale 57/2025 (collegato alla legge di stabilità regionale 2025). L’abrogazione elimina il riferimento al fondo richiamato da quella disposizione e, soprattutto, recide il collegamento tra la contribuzione versata dai consiglieri per maturare l’indennità differita e un fondo previsto da un’altra legge regionale con finalità differenti. L’obiettivo dichiarato, in sostanza, è separare piani normativi non omogenei e ricondurre la contribuzione al suo ambito specifico.
Sul piano dei voti, la proposta n. 130/2026 è passata con il voto favorevole di Aliandro, Bardi, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Polese e Tataranno; hanno votato contro Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Verri e Vizziello. Il provvedimento risulta di iniziativa dei consiglieri Aliandro, Bardi, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese e Tataranno.
Nella stessa seduta è stata poi respinta la proposta di legge n. 126/2026, presentata dai consiglieri Araneo, Verri, Chiorazzo, Vizziello, Cifarelli, Lacorazza, Marrese e Bochicchio, che chiedeva l’abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 57 (collegato alla legge di stabilità regionale 2025). Su questo testo hanno votato contro Aliandro, Bardi, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Polese e Tataranno; favorevoli Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Verri e Vizziello.
Il resoconto d’Aula consegna così un doppio esito: via libera alle modifiche che circoscrivono l’indennità differita ai consiglieri eletti dal 2024 in avanti e stop alla proposta dell’opposizione sul collegato alla stabilità 2025. Resta un elemento di contesto che, pur senza trasformarsi in polemica, incide sulla percezione pubblica: qualunque intervento che tocchi indennità e trattamenti di fine mandato è destinato a essere letto anche alla luce dei disagi che attraversano la regione, dalla sanità alle opportunità di lavoro, dai servizi essenziali ai tempi della pubblica amministrazione e per questo risulta spesso una misura difficile da digerire per molti cittadini. Un passaggio tecnico, dunque, ma politicamente delicato, destinato a restare sotto la lente dell’opinione pubblica.


