Referendum. Perché il “No” può essere la scelta più prudente

Il 22 e 23 marzo 2026 si vota su un referendum costituzionale confermativo: si approva o si respinge una legge di revisione che modifica vari articoli (tra cui 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110). Non c’è quorum: conta solo la maggioranza dei voti validi.

Chi propende per il No di solito parte da un criterio: quando si mettono mano ai contrappesi costituzionali la domanda non è “cosa vorrei punire oggi?”, ma “quale architettura regge meglio domani, anche con maggioranze diverse e in fasi politiche tese?”. Da qui discendono tre nodi.

Primo nodo: il sorteggio nell’autogoverno. La riforma sostituisce l’attuale CSM con due Consigli (uno per giudicanti e uno per requirenti) e stabilisce che gli altri componenti siano estratti a sorte: per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento; per due terzi tra magistrati, con modalità rinviate alla legge.

La critica “da No” non è nostalgica del sistema attuale, né nega il problema delle correnti. Il punto è un altro: il sorteggio riduce la rappresentanza ma non garantisce competenza e responsabilità pubblica. Se una scelta sull’organizzazione delle carriere o sulle valutazioni di professionalità è presa da organi composti in larga parte per estrazione è più difficile attribuire responsabilità e correggere errori. Inoltre il Parlamento prepara l’elenco “laico” da cui si sorteggia: per chi teme pressioni indirette questo è un passaggio sensibile.

Secondo nodo: le “distinte carriere” diventano direzione costituzionale. All’art. 102 si aggiunge che le norme sull’ordinamento giudiziario disciplinano “altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”.
Qui l’argomento del No è di metodo e di sostanza: se si ritiene che la separazione rafforzi davvero il “giudice terzo” si potrebbe comunque preferire una discussione ordinaria, per gradi, con verifiche sugli effetti; mentre inserire la scelta in Costituzione può irrigidire un equilibrio delicato, accrescendo nel tempo una distanza culturale tra giudice e pubblico ministero che oggi, almeno in teoria, appartengono allo stesso ordine.

Terzo nodo: l’Alta Corte disciplinare. La riforma toglie la disciplina al CSM e la attribuisce a un’Alta Corte di quindici giudici, con una composizione mista (quote nominate dal Presidente della Repubblica, quote sorteggiate da un elenco parlamentare, quote sorteggiate tra magistrati con requisiti elevati). È previsto che l’impugnazione vada “alla stessa Alta Corte”, in diversa composizione.
Chi sostiene il No vede qui il rischio di un “corpo separato” e discute se si configuri, di fatto, un giudice speciale; teme inoltre che l’architettura (anche per come è costruita la seconda istanza) produca opacità e non risolva davvero il problema della credibilità.