Nel medioevo, durante le numerose battaglie e guerre che infestavano tutta l’Europa, esisteva il cosiddetto “codice cavalleresco”, il quale ha contraddistinto, nel tempo, il concetto di “cavaliere-guerriero” nell’immaginario collettivo. Tale codice era un insieme di norme che si ispiravano ad alcuni valori e comportamenti da adottare: la virtù, l’onore, la difesa dei deboli e dei bisognosi, la verità, la lotta contro gli oppressori, il coraggio, la lealtà, la fedeltà, la clemenza e il rispetto verso le donne costituivano le regole del “cavaliere-guerriero”.
Nel linguaggio dei giorni nostri l’insieme delle norme con cui si regolano le dispute tra Stati, ricorrendo spesso all’uso delle armi, è noto come “leggi comportamentali morali”.
Oggi, come allora, i valori a cui devono attenersi i confliggenti devono essere sempre quelli della lealtà, dell’onore e della fedeltà per la propria nazione, ma sempre all’insegna del rispetto della dignità e della incolumità dei civili.
Seguendo il principio etico generale, anche durante la guerra, la “legge morale” deve conservare tutti i suoi diritti e precetti finanche nei momenti più tragici del periodo bellico.
Poiché esistono numerose regole generali di condotta da rispettare in guerra vi è la necessità di un autorevole intento costruttivo, risolutivo e positivo che tutti i Paesi devono instaurare.
Si devono stabilire le regole comportamentali tenendo, per primi in considerazione, i patti, i trattati bilaterali, le convenzioni generali e l’elaborazione di norme che il “diritto degli uomini” ha definito e codificato in «leggi della guerra».
Tali leggi, considerate ormai “naturali”, dovrebbero essere rispettate da ogni belligerante ogni qual volta vengano intraprese azioni di guerra.
Sant’Agostino, Padre, dottore e santo della Chiesa cattolica, detto anche Doctor Gratiae (“Dottore della Grazia”), a tal proposito, sosteneva che: «anche e soprattutto, fra i nemici, si devono rispettare i diritti e le convenzioni».
L’obiettivo di tali diritti, ovviamente, è quello di cancellare e/o attenuare gli orrori della guerra; inoltre, queste norme, qualora non venissero rispettate, causerebbero la violazione di “lesa umanità” da parte della nazione inosservante.
Se una delle parti belligeranti compiesse atti o pratiche proscritte dalle “leggi ammesse dalla guerra”, l’altra parte non dovrebbe sentirsi legittimata ad agire in ugual modo come se fosse lecito applicare la “legge del taglione” perché, agendo in tale maniera, sfocerebbe inevitabilmente nel biasimevole uso della ritorsione, della trasgressione e violazione di ogni diritto naturale e umano. A conclusione si può affermare che la violazione di una qualsiasi regola del cosiddetto diritto positivo, da parte di uno dei belligeranti, non autorizza mai l’altra parte a trasgredire le leggi della guerra altrimenti, sarebbe come se si tornasse indietro di decine di secoli, al tempo dei barbari, quando si colpiva l’avversario a colpi di clava, bastone o mazza fino a provocarne la morte.

