Antifascismo: diritto costituzionale, non sovversione

Ad Ascoli Piceno una nipote di partigiani, proprietaria di un panificio, ha esposto uno striscione che recita: “Buono come il pane, bello come antifascista”. La polizia l’ha identificata. Seguiremo come si evolverà la vicenda. Intanto è opportuno qualche precisazione in punto di diritto.

Nessun tribunale italiano ha mai condannato qualcuno per essersi dichiarato antifascista e la ragione è semplice: la Repubblica nasce antifascista. Scorrere le norme che regolano la materia basta per capire perché etichettare l’antifascismo come un atto sovversivo è giuridicamente infondato.

La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione – scritta nel 1947, quando era ancora vivo il ricordo della dittatura – vieta «la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista». È un divieto costitutivo: serve a impedire che le strutture del regime tornino a minacciare l’ordine democratico. Proprio per attuare quella clausola nasce, nel 1952, la legge Scelba (n. 645). L’articolo 5 sanziona le manifestazioni che riproducono simbologia, gesti o rituali del Partito Nazionale Fascista quando la condotta faccia intravedere un “concreto pericolo di riorganizzazione” del partito bandito. La norma, insomma, punisce l’esaltazione del fascismo, non la sua negazione.

Quarant’anni dopo, con la legge Mancino (d.l. 122/1993 conv. in l. 205/1993), il legislatore stringe il cerchio sulle condotte d’odio razziale, etnico o religioso: chi diffonde propaganda razzista, incita alla violenza o ostenta simboli che evochino organizzazioni neonaziste e neofasciste rischia la reclusione. Anche qui il bersaglio non sono gli antifascisti, ma chi fa del fanatismo nazionalista un’arma di discriminazione.

La giurisprudenza più recente conferma il paradigma. Il 17 aprile 2024 le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 16153, hanno fissato un perimetro chiaro: il “saluto romano”, nelle piazze o negli stadi, è reato solo quando si collega a un pericolo reale di riorganizzazione fascista o a istigazione all’odio razziale. In altre parole va colpito l’omaggio al fascismo, non la sua critica. L’antifascismo resta un’espressione di opinione – perfettamente tutelata dall’articolo 21 della Costituzione – e, ancor più, una presa di posizione in linea con i valori repubblicani.

Può allora definirsi antifascisti essere considerato “sovversivo”? No, per almeno due motivi. Primo: la sovversione, per il diritto penale italiano, implica un attacco violento all’assetto costituzionale (si pensi ai delitti di eversione previsti dall’art. 270-bis c.p.). L’antifascismo, lungi dall’abbattere le istituzioni, difende l’architettura democratica che quelle stesse istituzioni incarnano. Secondo: le condotte sanzionate da Scelba e Mancino hanno un segno opposto – promuovono l’apologia del totalitarismo o l’odio discriminatorio – e non possono essere equiparate all’impegno civico di chi denuncia il fascismo.

Sul piano politico-culturale dichiararsi antifascisti significa riconoscersi nella memoria della Resistenza, celebrata ogni 25 aprile, e nelle libertà conquistate con la caduta del regime. Sul piano sociale equivale a prendere posizione contro la violenza razzista o xenofoba che sopravvive sotto diverse vesti. È un atto di coscienza, non di ribellione armata.

Questo non vuol dire che ogni azione compiuta “in nome dell’antifascismo” sia automaticamente lecita: se un corteo pacifico sconfina in danneggiamenti o aggressioni scattano gli stessi reati che valgono per qualsiasi manifestazione violenta. Ma la responsabilità penale riguarda i fatti concreti (lesioni, devastazioni, resistenza a pubblico ufficiale) non l’etichetta politica.

L’equivoco sul carattere “sovversivo” dell’antifascismo trova alimento, talvolta, nel conflitto ideologico. In una stagione in cui l’estrema destra europea tenta di riabilitare simboli e slogan del Ventennio rivendicare l’eredità partigiana può sembrare un gesto radicale. In realtà è la normalità costituzionale: lo ricordano ogni anno Presidente della Repubblica e Corte costituzionale, lo testimoniano le sentenze che mettono al bando saluti e manifesti nostalgici, lo certifica la stessa festa nazionale della Liberazione. In Italia l’antifascismo non è solo lecito ma costituisce un pilastro dell’identità repubblicana. Definirsi antifascisti non equivale a sovvertire lo Stato, semmai a ribadirne le fondamenta democratiche. Chi pretende di criminalizzare la parola “antifascismo” combatte non un presunto estremismo bensì la storia e la legalità su cui poggia la Repubblica italiana.